STATUTO DELLA V COMUNITA' MONTANA MONTEPIANO REATINO
Art. 1.- Costituzione, natura, ruolo e finalità della Comunità Montana
1.Dall'unione dei Comuni montani di Cantalice, Cittaducale, Colli sul Velino, Contigliano, Greccio, Labro, Leonessa, Montenero Sabino, Monte San Giovanni in Sabina, Morro Reatino, Poggio Bustone, Rivodutri, i cui territori ricadono nella zona omogenea V^ Zona delimitata dall'articolo 3, lettera B, dell'allegato A alla legge regionale del Lazio 22 giugno 1999, n. 9, e successive modificazioni, è costituita la Comunità Montana V^, di seguito denominata Comunità Montana, Ente locale dotato di autonomia statutaria nell'ambito delle leggi statali e regionali, avente la finalità di promuovere la valorizzazione della zona montana ricompresa nel proprio ambito territoriale e di perseguire l'armonico riequilibro delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane attraverso l'esercizio di funzioni proprie o delegate e l'esercizio associato delle funzioni comunali.
2.Nell'ambito delle funzioni proprie e di quelle attribuite o delegate, la Comunità Montana è soggetto istituzionale equiordinato agli altri in cui si riparte la repubblica.
3.La Comunità Montana definisce i propri organi, i servizi e gli uffici secondo le modalità previste dalle leggi statali e regionali, dallo statuto e dai regolamenti.
4.La Comunità Montana collabora con i Comuni, la Regione, la Provincia, gli altri Enti territoriali, lo Stato, le altre Comunità Montane nonché con le altre pubbliche amministrazioni e con le forme di aggregazione e unione tra enti locali nel pieno rispetto della reciproca autonomia.
5.La Comunità Montana promuove, programma e attua le politiche a favore del territorio e a tutela degli interessi della popolazione, raccordandosi, sia a livello strategico che organizzativo, con i Comuni membri.
Art. 2. - Territorio, popolazione e sede.
1.Il territorio della Comunità Montana é costituito dall'insieme dei territori classificati montani dei Comuni ricompresi nella zona omogenea di cui all'articolo 1.
2.Ai fini della graduazione e differenziazione degli interventi il territorio della Comunità Montana é ripartito nelle fasce altimetriche e di marginalità socio-economica individuate dall'articolo 4, della legge regionale del Lazio 22 giugno 1999, n. 9, e successive modificazioni.
3.La popolazione della Comunità Montana é costituita dall'insieme della popolazione residente sui territori classificati montani dei Comuni ricompresi nella zona omogenea di cui all'articolo 1.
4.L'attuale sede della Comunità Montana è situata nel comune di Rieti in Via A.Manzoni 10.
Art. 3. - Stemma e Gonfalone
1.La Comunità Montana negli atti e nel sigillo si identifica con il nome "Comunità Montana V^ Zona Montepiano Reatino" e con lo stemma ed il gonfalone come da provvedimento consiliare n. 10 del 13.02.1989.
2.L'uso e la riproduzione di tali simboli sono vietati per fini non istituzionali.
Art. 4.- Funzioni
1.La Comunità Montana realizza la finalità istituzionale di promuovere lo sviluppo socio-economico del proprio territorio e di perseguire l'armonico riequilibro delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane attraverso l'esercizio delle funzioni ad essa specificamente attribuite dalla legge statale e regionale e quelle ad essa delegate dalla regione, dalla provincia e dai Comuni.
2.Ferme restando le forme libere di collaborazione fra i Comuni di cui la Comunità Montana dovrà essere edotta, spetta alla Comunità Montana l'esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni o a questi delegate dalla regione nonché la gestione degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea o dalle leggi statali e regionali.
3.La Comunità Montana può altresì esercitare, in relazione alle proprie disponibilità finanziarie, ogni altra attività di pubblico interesse per la zona ricompresa nel proprio ambito territoriale che la legge non abbia devoluto in via esclusiva ad altri Enti.
Art. 5.- Programmazione
1.La Comunità Montana nell'esercizio delle proprie funzioni e di quelle ad essa attribuite o delegate:
a) informa la propria attività al metodo della programmazione in termini pluriennali, annuali e per progetti;
b) assicura la imparzialità e oggettività delle scelte, l'utilizzazione rigorosa delle risorse, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.
c) promuove la consultazione dei Comuni e loro aggregazioni, delle forze sindacali e produttive, dei cittadini singoli ed associati.
2.I rapporti con gli altri soggetti pubblici sono improntati ai principi della cooperazione per la realizzazione di strategie Comuni e di azioni congiunte e coordinate.
Art. 6.- Principi di trasparenza
1.La Comunità Montana assicura la più ampia partecipazione dei cittadini all'amministrazione e al procedimento amministrativo, garantendo l'accesso alle informazioni in suo possesso.
2.A tal fine adotta, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 del Decreto Legislativo 18 agosto 200, n 267, e dalla legge 7 agosto, 1990, n. 241, e successive modificazioni, appositi regolamenti volti a realizzare i massimi livelli di trasparenza dell'attività amministrativa mediante la pubblicità degli atti, la semplificazione delle procedure, la individuazione delle unità organizzative e dei responsabili del procedimento, la trattazione delle pratiche secondo l'ordine cronologico ed entro termini prestabiliti, la predisposizione di criteri e norme di garanzia per l'assegnazione di lavori, forniture e servizi a trattativa privata.
3.La Comunità Montana assicura in particolare la più ampia pubblicità alle iniziative di ricorso a privati per lo svolgimento di proprie attività, all'assunzione di personale ed alla utilizzazione del patrimonio.
4.La concessione di contributi, sussidi, incentivi ed in generale l'erogazione di benefici di qualsiasi natura a singoli o enti, è disciplinata dal regolamento e disposta sulla base di programmi e di piani di ripartizione deliberati periodicamente.
Art. 7.- Albo pretorio e bollettino
1.Nel palazzo adibito a sede della Comunità Montana la Giunta destina un apposito spazio facilmente accessibile ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti, avvisi e documenti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2.La pubblicazione avviene in modo da garantire la facilità di lettura.
3.La Comunità Montana pubblica con cadenza mensile e diffonde, anche per via telematica, un apposito bollettino nel quale sono inserite le notizie di interesse generale supportate da atti deliberativi di Consiglio e di Giunta e quelle relative agli appalti e alle forniture.